Cass. 10 aprile 2014 n. 8450
Il licenziamento del soggetto invalido, avviato al lavoro tramite le liste di collocamento per disabili, è legittimo solo se l’impossibilità di reinserimento all’interno dell’azienda venga accertata dalla apposita Commissione Medica.
La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un’azienda contro la reintegra imposta dalla Corte d’Appello di Palermo nei confronti di un lavoratore disabile, sulla base del principio di specialità, secondo cui “il licenziamento dell’invalido assunto in base alla normativa sul collocamento obbligatorio segue la generale disciplina normativa e contrattuale sol quando è motivato dalla comuni ipotesi di giusta causa e giustificato motivo, mentre, quando è determinato dall’aggravamento dell’infermità che ha dato luogo al collocamento obbligatorio, è legittimo solo in presenza delle condizioni previste dalla L. n. 482 del 1968, art. 10 ossia la perdita totale della capacità lavorativa o la situazione di pericolo per la salute e l’incolumità degli altri lavoratori o per la sicurezza degli impianti, accertati dall’apposita commissione medica“. E tali condizioni sono riservate – precisa la Corte – alla competenza della apposita Commissione medica, che le valuta “in funzione della maggior tutela riservata ai disabili”.