Cass., sez. lav., 5 agosto 2013, n. 18615
È legittimo il licenziamento del dipendente che ha rifiutato ripetutamente di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (Dpi) predisposti dal datore di lavoro e obbligatori per l’accesso al lavoro, e che non ha osservato l’ordine di servizio di provvedere al ritiro, per l’utilizzo dei dispositivi stessi.
Il caso in esame è nato a seguito del rifiuto di un lavoratore, dipendente di una società incaricata della manutenzione dello stabilimento di una raffineria, ove l’accesso è consentito solamente a lavoratori muniti di particolari dispositivi di protezione individuale, di ricevere tali dispositivi; il datore di lavoro gli inflisse prima sanzioni disciplinari conservative, per poi inibirgli l’accesso al luogo di lavoro dopo il rifiuto di ritirare il Dpi, e, infine, procedette al licenziamento .
La Suprema Corte, rigettando il ricorso del lavoratore, confermò i due precedenti giudizi di merito chiarendo che gli eventi erano stati ricostruiti correttamente mediante una attenta valutazione sia del complessivo comportamento addebitato al lavoratore, sia della legittimità della condotta del datore di lavoro nell’impedire l’accesso al lavoro al dipendente refrattario alle misure di sicurezza, e successivamente, nel licenziarlo.