ScaricaStampa

– Ottobre 2022 –

Sul tema della specificità che deve caratterizzare la contestazione nell’ambito della procedura disciplinare – che è disciplinata dall’art. 7, L. 300/1970 – segnalo due pronunce di interesse.

Cass. 01/08/2017 n. 19103

La violazione dei requisiti fondamentali della contestazione disciplinare, individuati nella specificità, immediatezza ed immutabilità, determina la nullità del provvedimento sanzionatorio irrogato. Infatti tali requisiti “sono volti a garantire il diritto di difesa del lavoratore incolpato, diritto che sarebbe compromesso qualora si consentisse al datore di lavoro di intimare il licenziamento in relazione a condotte rispetto alla quali il dipendente non è stato messo in condizione di discolparsi, perché non tempestivamente contestate, perché diverse dalle condotte oggetto della iniziale contestazione, perché non adeguatamente definite nelle loro modalità essenziali ed essere così esattamente individuabili. 

Nel caso specifico la Corte territoriale aveva ritenuto che la contestazione disciplinare risultava formulata in termini generici, recando riferimenti a fatti privi di collocazione temporale e riferiti a soggetti non specificati. In particolare non era stato chiarito “il contesto” nel quale sarebbero state fornite le informazioni all’ex dipendente né “i tempi e i soggetti dai quali sarebbe stata ascoltata la conversazione telefonica” nel corso della quale erano stati espressi dalla lavoratrice i giudizi denigratori. 

Cass. 07/10/2022 n. 29332

In ogni caso la specificità va intesa in modo ragionevole.

Più precisamente è stato affermati che in tema di licenziamento disciplinare, nell’apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione il giudice di merito deve verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa.

In materia di procedura disciplinare su questo sito