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Ma un datore di lavoro, una volta che applica diligentemente le disposizioni retributive del contratto collettivo, deve garantire a tutti i dipendenti che svolgono le stesse mansioni o mansioni simili, la stessa retribuzione? La risposta è NO!

Così ricorda la sentenza del Tribunale di Roma 17 gennaio 2017 m. 301, conforme a una consolidata giurisprudenza.

Non esiste infatti nel nostro ordinamento un principio che imponga al datore di lavoro, nell’ambito dei rapporti privatistici, di garantire parità di retribuzione e/o di inquadramento a tutti i lavoratori svolgenti le medesime mansioni, posto che l’art. 36 Cost. si limita a stabilire il principio di sufficenza ed adeguatezza della retribuzione prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva e che l’art. 3 Cost. impone l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, non anche nei rapporti interprivati.