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Cass. 3 luglio 2014 n. 15251

Accertata la legittimità del provvedimento di recesso, il datore di lavoro ha diritto a ripetere le somme erogate a titolo risarcitorio per effetto di un provvedimento “ante causam” di reintegra del lavoratore (ex art. 700 c.p.c.), benché non sia passata in giudicato la sentenza della Corte d’Appello che riforma quella di primo grado favorevole al prestatore d’opera.

Nel caso specifico (anteriore alla Riforma Fornero) la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, ai fini dell’art. 18 Stat. Lav., i periodi pre e post sentenza sono unificati sotto il comune denominatore dell’obbligo risarcitorio, il quale non può che cadere laddove venga meno l’illecito civile addebitato al datore di lavoro; in questo modo – concludono i Giudici di legittimità – risulta superfluo l’accertamento che il lavoratore abbia o meno offerto la sua prestazione all’azienda.