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Cass. 7 aprile 2014, n. 15490

In materia di infortuni sul lavoro il datore di lavoro non è penalmente responsabile per la morte dell’operaio negligente qualora la dimensione dell’azienda non richieda la nomina di un soggetto appositamente delegato a sovrintendere l’attività di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, né può esserlo in quanto non si può pretendere una sua continua vigilanza sul rispetto delle norme in tema di sicurezza.

Nel caso di specie, i Giudici di Legittimità hanno scagionato l’imprenditore per la morte del lavoratore, in quanto mancavano elementi utili e necessari a valutare il suo personale obbligo a svolgere compiti di sorveglianza: “il datore di lavoro è garante, fra l’altro, del puntuale rispetto delle misure prevenzionali, se del caso, quando le dimensioni aziendali ciò rendano inevitabile, delegando soggetto all’uopo incaricato, dotato dei necessari poteri e delle specifiche competenze”.

Inoltre, non poteva ritenersi che questi debba vigilare sull’operato dei propri dipendenti in modo continuo: “non potendosi pretendere dal datore di lavoro la diuturna e assillante vigilanza sul rispetto da parte dei dipendenti delle procedure di sicurezza previste. Né, a tal fine, poteva pretendersi, quali che fossero le dimensioni della struttura aziendale, la nomina di un controllore”.