Geolocolaizzazione e nuovo art. 4 L. 300/1970
Circolare Ispettorato Nazionale del Lavoro 07/11/2016 n. 2
L’Ispettorato nazionale del Lavoro, ha emanato la circolare n. 2 del 7 novembre 2016, con la quale fornisce indicazioni operative sull’installazione ed utilizzazione di impianti satellitari GPS montati su autovetture aziendali, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, Legge n. 300/1970.
In linea di massima, l’Ispettorato ritiene che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori di carattere assicurativo, organizzativo, produttivo o per garantire la sicurezza del lavoro.
Pertanto gli stessi richiedono la procedura autorizzatoria prevista dalla norma.
Solo in casi del tutto particolari – qualora i sistemi di localizzazione siano installati per consentire la concreta ed effettiva attuazione della prestazione lavorativa (e cioè la stessa non possa essere resa senza ricorrere all’uso di tali strumenti), ovvero l’installazione sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare (es. uso dei sistemi GPS per il trasporto di portavalori superiore a euro 1.500.000,00, ecc.) – si può ritenere che gli stessi finiscano per “trasformarsi” in veri e propri strumenti di lavoro e pertanto si possa prescindere, ai sensi di cui al comma 2 dell’art. 4 della Legge n. 300/1970, sia dall’intervento della contrattazione collettiva che dal procedimento amministrativo di carattere autorizzativo previsti dalla legge.