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Cass. 6 marzo 2015 n. 4596

È legittimo il licenziamento disciplinare del dipendente che si appropria di documenti aziendali riservati, contenenti descrizioni e istruzioni tecniche sulle modalità di produzione, fotocopiandoli.

Il caso di specie verteva su un ricorso di un dipendente di un’azienda contro il licenziamento disciplinare, irrogato per aver fotocopiato ed essersi impossessato di documenti aziendali riservati, contenenti istruzioni sulle tecniche di produzioni di elettrodomestici e frigoriferi.

La Corte d’appello di Ancona aveva respinto il ricorso, sostenendo che il lavoratore avesse violato gli obblighi di riservatezza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro, il quale ha un interesse ad evitare la diffusione di notizie e di dati tecnici che possono ledere il segreto industriale, in particolare il cd. “know-how” circa le modalità di produzione.

La Suprema Corte ha confermato tale decisione, sostenendo da un lato l’irrilevanza delle difese del ricorrente circa una presunta mancata comunicazione da parte dell’azienda dell’importanza dei documenti in questione; dall’altro, ritenendo infondate tutte le altre doglianze del lavoratore riguardanti “la mancata coincidenza tra fatto contestato e motivazione del recesso; la gravità della condotta censurata anche con riguardo all’elemento soggettivo ad essa sotteso; la proporzionalità rispetto al fatto addebitato della sanzione espulsiva; ed ancora la giustificazione addotta dall’incolpato di avere agito in buona fede per non essersi reso conto della necessità di riservare la segretezza del contenuto della c.d. “distinta base”; ed infine una non corretta applicazione dell’onere della prova riguardante la legittimità del licenziamento”.