Cass. 14 giugno 2016 n. 12205
Se il godimento di ferie non autorizzate è idoneo a configurare assenza ingiustificata, tuttavia anche in relazione a tale ipotesi vige il principio consolidato secondo il quale la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore dipendente e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto, ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l’addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l’adeguamento della disposizione normativa dell’art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta.
La Suprema Corte ha stabilito che le ferie autorizzate solo telefonicamente non legittimano necessariamente il licenziamento del lavoratore.
Sul punto, nello statuire l’illegittimità del provvedimento espulsivo per assenza ingiustificata nei confronti del dipendente che, dopo una malattia, ha comunicato telefonicamente al datore l‘intenzione di fruire di un periodo di ferie e non si è presentato al lavoro, i Giudici di legittimità hanno chiarito che se il godimento di ferie non autorizzate può configurare assenza ingiustificata, anche riguardo a tale ipotesi la valutazione della proporzionalità tra la condotta illecita del lavoratore e la sanzione disciplinare irrogata costituisce un apprezzamento di fatto che va condotto con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto.