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Falsa malattia e certificato medico – Cass. 16 agosto 2016 n. 17113

 

l certificato medico non basta ad attestare l’esistenza della malattia del lavoratore quando esistono elementi oggettivi che provano l’inesistenza della patologia denunciata dal dipendente come motivo per assentarsi dal lavoro.

La Corte di cassazione (sentenza n. 17113, depositata ieri) torna ad affrontare la spinosa questione della valenza che assumono i certificati medici quando il dipendente tiene una condotta palesemente incompatibile con la malattia accertata dal medico curante. La vicenda al vaglio dei giudici di legittimità riguarda un lavoratore licenziato per «simulazione fraudolenta dello stato di malattia»; il licenziamento era stato intimato in quanto l’azienda aveva accertato che aveva compiuto tutta una serie di azioni e movimenti incompatibili con la malattia che lo stesso aveva dichiarato di avere: una lombalgia.

Il dipendente aveva impugnato il recesso, facendo leva sull’esistenza di una documentazione medica attestante l’esistenza della patologia denunciata. La Corte di cassazione – confermando le pronunce dei giudici di merito – ritiene valido il licenziamento, facendo presente (come già affermato in alcune decisioni precedenti, la n. 6236/2001 e la più recente n. 25162/2014) che le certificazioni mediche e gli accertamenti sanitari prodotti dal lavoratore possono essere contestate dall’azienda.

Tali contestazioni, osserva la Corte, non devono basarsi necessariamente su accertamenti medici contrari a quelli forniti dal dipendente, ma possono essere fondate anche su elementi di fatto: in questo contesto la credibilità della certificazione può venire meno ogni volta che esistano elementi di fatto capaci di dimostrare l’inesistenza della malattia o, comunque, la sua inidoneità a impedire la prestazione lavorativa.