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Cass. 3 aprile 2014, n. 7818

Il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, in tutti i casi in cui è ritenuto risarcibile, non può prescindere dalla allegazione da parte del dipendente dequalificato degli elementi di fatto dai quali desumere l’esistenza e l’entità del pregiudizio, a nulla rilevando il fatto che la dignità del lavoro è un valore tutelato dalla stessa Costituzione.

Nel caso di specie, la Suprema Corte di Cassazione, in contrasto con quanto deciso dalla Corte d’Appello circa la supremazia della tutela dei valori fondamentali della persona rispetto alla mancata prova dell’illegittima dequalificazione, ha evidenziato che, pur dovendosi rilevare che la prova del danno possa fornirsi anche per presunzioni semplici, deve, tuttavia, “escludersi che il danno sia in re ipsa, dovendo essere dimostrato in giudizio con tutti i mezzi consentiti dall’ordinamento”.