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Cass. 12 marzo 2015 n. 4992

Sussiste la violazione degli obblighi di sicurezza a carico del datore di lavoro che, emarginando il dipendente, lo fa cadere in uno stato di malattia: in tal caso, trova, infatti, applicazione la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l’efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento stesso.

Il caso in questione riguardava un ricorso di un’azienda contro la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, che aveva statuito la responsabilità della stessa per violazione degli obblighi di sicurezza ex art. 2087 c.c. nei confronti di una lavoratrice: il giudice di merito aveva infatti rilevato la progressiva emarginazione della dipendente dal ruolo ricoperto, nonché la privazione di mansioni e di strumenti di lavoro. Tale condotta della società, che esercitava un potere persecutorio, aveva fatto ammalare la lavoratrice.

I giudici di legittimità, disattendendo i motivi di impugnazione dell’azienda circa una presunta “mancata valutazione” – da parte della Corte d’appello di Cagliari – “nell’eziologia del danno di fattori causali concomitanti extra lavorativi”, ha respinto il ricorso, facendo proprio affidamento sui principi penalistici in materia di nesso di causa, di cui all’art. 41 c.p., applicati alla tematica degli “infortuni sul lavoro e malattie professionali”.