Cass. 27 marzo 2014 n. 7302
In presenza di una comunicazione di cancelleria eseguita a mezzo telefax nel rispetto di quanto dispone l’art. 136, comma 3, c.p.c., l’attestato del cancelliere da cui risulti che il messaggio è stato trasmesso con successo al numero di fax corrispondente a quello del destinatario è sufficiente a far considerare la comunicazione avvenuta, salvo che il destinatario fornisca elementi idonei a fornire la prova del mancato o incompleto ricevimento.
La sentenza in questione verteva sulla decisione del giudice di primo grado che “aveva ritenuto valida la comunicazione del decreto di fissazione dell’udienza di discussione (nell’ambito di un processo del lavoro) effettuata a mezzo fax nonostante non vi fosse agli atti la prova certa dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario“. A pochi mesi dall’introduzione definitiva del processo telematico, i giudici di legittimità hanno ritenuto comunque la validità della suddetta comunicazione, riconoscendo che non vi sono “ragioni per mettere in discussione, in via generale, l’idoneità allo scopo dell’uso del telefax“.