Cass. 14 maggio 2014, n. 10427
L’esclusione di un’efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio.
Nel caso di specie i Giudici di Legittimità hanno disposto che, qualora le dichiarazioni dei lavoratori rilasciate agli ispettori del lavoro sull’interposizione fittizia di manodopera siano univoche, il giudicante deve ritenere superflua l’escussione dei medesimo dipendenti in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro non alleghi né dimostri eventuali contraddizioni nelle dichiarazioni rese agli ispettori, in grado di inficiarne l’attendibilità: alla luce di ciò, i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell’ispettorato del lavoro costituiscono una piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza.