Cass. 25 marzo 2014, n. 13987
Sussiste la responsabilità penale del datore di lavoro che non adempie all’obbligo di mettere a disposizione dei dipendenti attrezzature di lavoro adeguate, prevenendone financo le imprudenze e, comunque, altresì salvaguardando terzi (i c.d. operai di ditte specializzate) che debbano intervenire su queste, a nulla rilevando il fatto che le parti del macchinario con cui gli stessi entrano in contatto risultino inoffensive.
La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso del datore di lavoro, sostenendo che sul medesimo gravava l’obbligo di eliminare le eventuali condizioni di rischio fornendo attrezzature sicure, senza distinzioni fra zone accessibili e zone inaccessibili agli operai, prevenendo eventuali condotte imprudenti da parte dei lavoratori.
I Giudici hanno altresì precisato che “in tema di infortuni sul lavoro, l’errore sulla legittima aspettativa che non si verifichino condotte imprudenti dei lavoratori non è invocabile da parte del datore di lavoro”, il quale, in ragione della sua posizione di garanzia, risponde dell’infortunio per la sua condotta omissiva concretizzatasi nel “non aver negligentemente impedito l’evento lesivo ed eliminato le condizioni di rischio”.