Cass. 26 maggio 2014 n. 11717
Deve ritenersi che, laddove la Guardia di Finanza rinvenga durante la verifica in azienda contabilità non ufficiale, se per quanto riguarda le somme corrisposte ai lavoratori “fuori busta” la natura in tutto o in parte non retributiva dell’erogazione debba essere provata dalla società, la prova della natura non retributiva dei compensi corrisposti ai soggetti non legati da un rapporto di lavoro dipendente debba invece essere fornita dall’ente previdenziale.
In materia di somme corrisposte “fuori busta”, la Suprema Corte di Cassazione ha disposto che rimane a carico del datore di lavoro l’onere della prova della natura non retributiva dell’erogazione a favore dei lavoratori, che non trovi giustificazione nelle buste paga, a seguito dell’ispezione degli agenti delle Fiamme Gialle che hanno scovato anche il mancato pagamento da parte della società (nella specie, un’impresa a conduzione familiare) dei contributi non versati al’Inps: e ciò anche nel caso in cui l’Istituto previdenziale non riesca a dimostrare anche come il denaro, che risulta invece versato a terzi non dipendenti, nasconda in realtà rapporti di lavoro “in nero”.