Cass. 5 maggio 2014, n. 9597
L’incidente stradale occorso a causa di grave imprudenza dell’autista del mezzo aziendale, non è da considerarsi evento esterno al rapporto di lavoro: l’accertata responsabilità del dipendente può essere legittimamente posta a fondamento del licenziamento per giustificato motivo soggettivo.
Nel caso in esame la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il licenziamento di un autista dell’Azienda di trasporti, che, a causa della velocità del tutto inadeguata in relazione allo stato dei luoghi, ha perso il controllo dell’automezzo guidato con conseguente incidente, che ha comportato il danneggiamento della merce trasportata, individuando nel comportamento del lavoratore una violazione dei doveri di cautela e di attenzione pregiudizievole del rapporto fiduciario.