ScaricaStampa

Cass. 9 maggio 2014, n. 10128

È esclusa la ravvisabilità di un ramo d’azienda, oggetto di cessione ex art. 2112 c.c., in un servizio consistente nella gestione e manutenzione di strutture informatiche, privo di struttura aziendale autonoma e preesistente, non identificabile sulla base di interessi del cessionario successivi alla cessione, e anzi esclusa dai criteri di designazione dei lavoratori trasferiti, provvisti di competenze professionali non omogenee, e comunque ancora interagenti con operatori dell’impresa cedente.

Nel caso in esame la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la non sussistenza del trasferimento di ramo d’azienda, nel caso in cui il ramo stesso (nel caso specifico il settore di manutenzione informatica) non preesista alla cessione e non sia dotato di struttura aziendale autonoma. I giudici hanno infatti ritenuto sussistere una mera esternalizzazione dei servizi, per la quale ricorre una cessione dei contratti di lavoro, che necessita per il suo perfezionamento del consenso dei lavoratori ceduti.