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Ministero del lavoro, Direzione Generale per l’Attività Ispettiva, 11 dicembre 2013, n. 33


Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato richiesta di interpello in merito alla corretta interpretazione del D.M. 24 ottobre 2007 recante le “le modalità di rilascio, i contenuti analitici del Documento Unico di Regolarità Contributiva”. In particolare l’istante chiede chiarimenti in ordine alla corretta individuazione dell’arco temporale di riferimento di non rilascio del DURC in presenza delle cause ostative indicate nella Tabella A di cui al medesimo Decreto, la quale stabilisce che, in presenza di violazioni definitivamente accertate, limpresa non possa ottenere il DURC per un periodo determinato di tempo, pari anche a 24 mesi.

Il Ministero ha chiarito che:

– Tali periodi decorrono evidentemente dal momento in cui gli illeciti che ne costituiscono il presupposto sono definitivamente accertati;

– ai fini dell’impedimento al rilascio di un DURC, dette violazioni devono essere state accertate con sentenza passata in giudicato ovvero con ordinanza ingiunzione;

– l’estinzione delle violazioni attraverso la procedura della prescrizione obbligatoria ovvero, per quanto concerne le violazioni amministrative, attraverso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della L. n. 689/1981 non integra il presupposto della causa ostativa;

– una volta esaurito il periodo di non rilascio del DURC l’impresa potrà evidentemente tornare a godere di benefici “normativi e contributivi”, ivi compresi quei benefici di cui è ancora possibile usufruire in quanto non legati a particolari vincoli temporali;

– trattandosi di agevolazioni correlate ad un preciso termine di fruizione, la regolarità contributiva deve sussistere con riferimento al mese dell’erogazione ovvero al periodo temporale all’interno del quale si colloca l’erogazione prevista dalla normativa di riferimento che, per ciascun periodo retributivo, legittima il datore di lavoro a fruire dell’agevolazione;

– in base al comma 8 ter dell’art. 31 del D.L. n. 69/2013 (convertito da L. n. 98/2013), il DURC ha validità di 120 giorni dalla data del rilascio.