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Cass. sez. V pen., 2 Marzo 2016 n. 8631

Integra accesso abusivo al sistema telematico il dipendente che, dopo aver rassegnato le dimissioni, si introduce nel sistema informatico della società per copiare in un hard disk documenti aziendali.

La Suprema Corte, pur annullando gli effetti penali della sentenza della Corte d’appello di Perugia per essere il reato estinto per prescrizione, ha stabilito la condanna per eccesso abusivo ad un sistema informatico e telematico per il dipendente che, dopo essersi dimesso, si era introdotto nel database dell’azienda, usando la postazione impiegata da un altro collega, per copiare in un hard-disk le cartelle del server aziendale.

Sono risultati, pertanto, fatali i 15 minuti a disposizione del lavoratore per reperire materiale: una volta dimessosi, non aveva più titolo per accedere ad alcuna postazione.

Inoltre, i Giudici di legittimità hanno chiarito che la Legge Fornero (L. n. 92/2012) non incide sul caso in questione, in quanto “i meccanismi di tutela della spontaneità della volontà del lavoratore e, in particolare, la provvisoria sospensione degli effetti delle dimissioni previsti dall’articolo 4, commi da 17 a 22, della Legge 92/2012, infatti, non possono, in alcun modo, retroagire e comportare la reviviscenza di rapporti già conclusi, come nella specie, ossia, in altre parole, non possono rendere lecito l’accesso al sistema da parte di chi, al momento della commissione del fatto, non era più legato da alcun rapporto di lavoro con il titolare del medesimo sistema”.