Ministero del lavoro, Risposta a interpello, 27 marzo 2014, n. 3
Il Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili ha avanzato istanza di interpello in merito ai documenti che l’impresa appaltatrice è obbligata a consegnare al Committente.
La Commissione ha chiarito che, in relazione agli adempimenti previsti dall’art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi è validamente soddisfatta attraverso l’acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato e dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice, o dei lavoratori autonomi, del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
Inoltre, il committente non è tenuto a richiedere una copia del DUVRI, poiché anzi la redazione e l’allegazione di tale documento al contratto di appalto o d’opera costituisce per lui un obbligo.