Cass., sez. lav., 18 settembre 2013, n. 21356
Il demansionamento del dipendente, disposto unilateralmente dal datore di lavoro, senza richiedere il suo assenso, a seguito della soppressione di una divisione aziendale, è vietato, anche se finalizzato ad evitare il licenziamento del lavoratore.
La Suprema Corte aderisce al pacifico orientamento giurisprudenziale, secondo cui il divieto di demansionamento, ex art. 2103 c.c., non può essere derogato dal datore di lavoro senza il consenso del lavoratore; nel qual caso, il demansionamento deve costituire l’unica alternativa al licenziamento, mentre il datore di lavoro deve adempiere all’obbligo di verificare l’impossibilità di collocazione del dipendente in mansioni equivalenti.