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Alla luce della giurisprudenza della Corte EDU il divieto del bis in idem non preclude agli Stati di perseguire il reo in una duplice sede amministrativa e penale, purché ricorrano le condizioni di seguito indicatecate

• che i due procedimenti perseguono scopi complementari, sanzionando differenti aspetti della condotta illecita;

• che la doppia pendenza dei procedimenti sia una conseguenza prevedibile e che i due procedimenti sono condotti in modo tale da evitare duplicazioni nella raccolta e nella valutazione delle prove;

• che la sanzione applicata nel procedimento definito per primo possa essere presa in considerazione nel procedimento definito per secondo, per evitare che il reo sopporti un carico sanzionatorio eccessivo.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, la Corte di Appello di Bologna ha ritenuto non costituisse violazione del principio del ne bis in idem la comminazione ad un medesimo soggetto per il compimento dei medesimi fatti storici integranti tanto illecito penale che illecito amministrativo ai sensi del Testo Unico dell’intermediazione finanziaria: (i) della pena di un anno e due mesi di reclusione e di euro 12 mila di multa (a seguito di patteggiamento) e (ii) di una sanzione amministrativa pari ad  Euro 250.000.