La legge di conversione del decreto legge c.d. “lavoro” (DL 28 giugno 2013 n. 76, convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99), tra le altre modifiche al testo di giugno ha introdotto un’interessante novità in materia didistacco.
Più in particolare è stato introdotto il comma 4 ter all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 (norma che disciplina l’istituto del distacco).
L’integrazione fa si che in caso di distacco effettuato tra imprese tra i quali esista un c.d. “contratto di rete” l’interesse al distacco si possa configurare “automaticamente” e quindi presumersi.
Restano fermi i limiti sullo ius variandi e quindi il divieto di porre in essere un demansionamento.
Il contratto di rete è disciplinato dalla DL 5/2009 (convertito con L. 33/2009).
Tramite esso due o più imprese si obbligano a esercitare in comune una o più attività economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la competitività sul mercato.
Al contratto di rete va data pubblicità tramite iscrizione nel Registro delle Imprese.
Infine la legge ammette di poter concordare una sorta di “codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
Da una prima interpretazione, sembra che i limiti della codatorialità (da ritenersi limitata al periodo del distacco) li determino le imprese interessate tramite il contratto di rete.