Tribunale di Asti 07/12/2020 decr. est. Antoci
Con il decreto ex art. 38 d.lgs. 198/2006 qui segnalato, è stata ritenuta discriminatoria la norma di un accordo sindacale che prevedeva la decurtazione del premio di produzione in ragione delle assenze per paternità effettuate da un lavoratore.
Nel caso specifico al lavoratore era stato riconosciuto un premio di risultato inferiore rispetto ai colleghi di pari inquadramento, in conseguenza dei periodi di assenza facoltativa per motivi di paternità.
Nella pronuncia è stato rilevato che, sebbene l’impianto originario del Codice delle pari opportunità di cui al d.lgs. 198/2006, si fondasse sul divieto di discriminazione di genere, è intervenuta la modifica di cui all’art. 25, comma 2-bis secondo il quale:“Costituisce discriminazione, ai sensi del presente titolo, ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”.
La norma in parola individua nella genitorialità in generale, inclusa la paternità, un autonomo fattore di potenziale discriminazione ulteriore rispetto alla discriminazione di genere.
Ciò sarebbe confermato anche dagli artt. 9 (Esempi di discriminazione), 15 (Rientro dal congedo di maternità) e 16 (Congedo di paternità e di adozione) della Direttiva 2006/54/CE, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, come pure dall’art. 34 d.lgs. 151/2001 che prevede espressamente che “I periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio, esclusi gli effetti relativi alle ferie e alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia”.