In caso di pegno di azioni, e in mancanza di specifica pattuizione sul punto tra creditore e debitore pignoratizio, la vendita dei diritti di opzione avviene ai sensi dell’Art. 2335 Cod. Civ. “per conto” del debitore pignoratizio, pertanto, la lettera della citata disposizione lascia desumere la volontà del Legislatore di attribuire al socio debitore il ricavato dalla vendita del diritto di opzione, libero da pegno, in conformità agli interessi che vengono in rilievo nel caso di aumento oneroso del capitale sociale: l’interesse del socio ad ottenere un’utilità patrimoniale libera da vincoli, sottoscrivendo le nuove azioni o incamerando il corrispettivo della vendita e quello del creditore che non necessariamente vede con ciò diminuita la sua garanzia e che, nel caso solo eventuale in cui ciò accada, potrà avvalersi dei rimedi generali previsti dall’Art. 2743 Cod. Civ.. E’ quanto deciso dal Tribunale di Milano con Sentenza 3887/2016.