Ministero del lavoro, Risposta a interpello 19 novembre 2013, n. 30
La Confindustria ha avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il criterio utile per il computo dei rapporti di lavoro a tempo determinato, ai fini dell’applicazione di specifiche previsioni di legge. A seguito di quanto disposto dall’articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, secondo il quale i limiti prescritti dal primo e dal secondo comma dell’articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (in relazione ai diritti sindacali), per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell’effettiva durata dei loro rapporti di lavoro, il Ministero ha precisato che tale criterio vale anche con riferimento all’articolo 3 del D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 (informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese che impiegano almeno 50 lavoratori), e all’articolo 2, comma 2, D.Lgs. n. 113/2012 (comitato aziendale europeo o procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di dimensioni comunitarie). È quindi necessario sommare tutti i periodi di lavoro a tempo determinato, svolti a favore del datore di lavoro nell’ultimo biennio e dividere il totale per 24 mesi, applicando l’arrotondamento per difetto se il risultato è compreso tra 0,01 e 0,50; e ad unità se il risultato è compreso tra 0,51 e 0,99.