Dipendente licenziabile al di là del danno all’azienda se ha vantaggi privati dal rapporto coi clienti – Cass. 7 settembre 2016 n. 17708
Deve ritenersi legittimo il licenziamento disciplinare inflitto al dipendente che intrattiene rapporti economici personali con i clienti della società datrice ricavandone vantaggi personali laddove detta condotta ne compromette l’indipendenza, l’imparzialità e la correttezza necessarie per l’adempimento delle funzioni dovendosi ricordare che quando l’incolpato è dipendente di un istituto di credito l’idoneità del comportamento contestato a ledere il rapporto fiduciario deve essere valutata con particolare rigore e a prescindere dalla sussistenza di un danno effettivo per il datore di lavoro, rilevando la lesione dell’affidamento che, non solo il datore, ma anche il pubblico, ripongono nella lealtà e correttezza dei funzionari.