Dimissioni rassegnate sotto la minaccia del licenziamento sono annullabili per vizio della volontà? Non necessariamente!!!

Le dimissioni rassegnate dal lavoratore sono annullabili per violenza morale ove siano determinate da una condotta intimidatoria, oggettivamente ingiusta, tale da costituire una decisiva coazione psicologica: con accertamento da parte del giudice di merito incensurabile in cassazione se motivato in modo sufficiente e non contraddittorio, risolvendosi in un giudizio di fatto: ne consegue che sono valide le dimissioni del dipendente rassegnate sotto la minaccia di un licenziamento per giusta causa e di azione risarcitoria plausibili per la gravità dei fatti commessi dal lavoratore (Cass. 23 marzo 2017 7523).