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Cass. 20 giugno 2014 n. 14103

Deve ritenersi che in tema di procedimento disciplinare, ai fini dell’accertamento della sussistenza del requisito della tempestività della contestazione, in caso di intervenuta sospensione cautelare di un lavoratore sottoposto a procedimento penale, la contestazione disciplinare per i relativi fatti ben può essere differita dal datore di lavoro in relazione alla pendenza del procedimento penale stesso, anche in ragione delle esigenze di tutela del segreto istruttorio e che il datore può riattivare il procedimento disciplinare per fatti dei quali la rilevanza penale sia esclusa, anche ove i medesimi fatti siano connessi ad altri ancora oggetto di procedimento penale, non legati ai primi da vincolo di pregiudizialità

Nel caso di specie è stato ritenuto legittimo il trasferimento da parte dell’Inps in un’altra sede del dipendente, in pendenza del procedimento penale, nel momento in cui si voglia evitare la presenza dell’interessato nell’ufficio dove si sta svolgendo l’indagine amministrativa: sul punto, la Suprema Corte di Cassazione ha giudicato ragionevole e lecito il differimento della contestazione disciplinare da parte del datore di lavoro, chiarendo che, quand’anche la rilevanza penale di determinate circostanze risultasse esclusa, il procedimento disciplinare potrà essere riattivato alle corrispondenti condotte, benché connesse ad altri fatti su cui il procedimento penale continua.