Cass. 14 marzo 2016 n. 10484
Per effetto della depenalizzazione, intervenuta con il decreto legislativo n. 8/2016, il distacco di personale, configuratosi come somministrazione illecita di manodopera non è più reato con la conseguenza che ai fini della determinazione della sanzione amministrativa gli atti vanno trasmessi alla Direzione territoriale del Lavoro nel cui ambito territoriale è stata commessa la violazione.
Sono stati assolti (salvo il solo pagamento di una sanzione amministrativa, a meno che non siano sfruttati dei minori, condotta che continua a essere considerata un reato) i rappresentanti legali delle società distaccante e distaccataria che hanno realizzato il passaggio delle maestranze senza il rispetto dei requisiti di cui all’art. 30 del D.Lgs. 276/2003: infatti, dal 6 febbraio non integra reato l’intermediazione illecita di manodopera in violazione delle disposizioni in materia di appalto e distacco. Ne consegue l’accoglimento del ricorso contro la condanna nei confronti di entrambe le aziende a pagare 21 mila euro per intermediazione illecita di manodopera dovuta al “passaggio” illegittimo dall’una all’altra di 4 lavoratori per 106 giornate
Inoltre, i giudici di legittimità hanno precisato che essendo intervenuto il decreto legislativo n. 8/2016, non è più possibile l’applicazione della sanzione penale anche per quegli illeciti che si sono verificati prima del 6 febbraio 2016, a patto che il procedimento penale non sia già stabilito con provvedimento penale irrevocabile.