Cass. 26 maggio 2014 n. 21242
Il datore di lavoro è responsabile per l’omessa formazione anche quando l’operaio ha un’esperienza decennale sui macchinari ed è stato dotato di tutti gli strumenti antinfortunistici.
Nel caso di specie la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la condanna a carico di un imprenditore per l’incidente occorso ad un suo operaio che si è visto tranciare la mano sinistra da un macchinario tritacarne. A nulla è valsa la testimonianza del lavoratore medesimo, che aveva sostenuto di conoscere bene i macchinari e di essere stato munito di tutti gli strumenti antinfortunistici compresi i dispositivi di protezione individuale previsti per il rischio connesso: secondo i Giudici, infatti, l’esperienza e le competenze dei lavoratori non possono sostituire in alcun modo la formazione impartita dal datore di lavoro, il quale ne risponde per l’omissione.