Cass. 27 febbraio 2015 n. 3989
L’attività di collaborazione cui l’imprenditore è tenuto nei confronti dei lavoratori a norma dell’art. 2087 cod. civ. non si esaurisce nella predisposizione di misure tassativamente imposte dalla legge, ma si estende all’adozione di tutte le misure idonee a tutelare l’integrità psico – fisica del lavoratore, e che anche il mancato adeguamento dell’organico aziendale (in quanto e se determinante un eccessivo carico di lavoro), nonché il mancato impedimento di un superlavoro eccedente – secondo le regole di comune esperienza – la normale tollerabilità, con conseguenti danni alla salute del lavoratore, costituisce violazione degli artt. 41, comma secondo, Cost. e 2087 cod. civ., e ciò anche quando l’eccessivo impegno sia frutto di una scelta del lavoratore. Tuttavia il datore di lavoro è esente da colpa, per la malattia contratta dal dipendente, quando gli organici risultano concertati con le parti sindacali.
Nel caso di specie la Suprema Corte ha respinto il ricorso di un caporeparto di un’azienda di distribuzione elettrica: il dipendente aveva chiesto il risarcimento del danno conseguente alla cardiopatia di cui era affetto, e che il medesimo imputava alla quantità eccessiva di lavoro svolto.
Secondo i giudici di legittimità, il ricorso non va accolto, se l’organico è stato concertato con i sindacati e non è costretto a svolgere regolarmente lo straordinario: inoltre, il datore di lavoro è esente da responsabilità anche per le dedotte tensioni sul luogo di lavoro dal momento che queste rientravano nell’ordinario contesto lavorativo proprio di imprese di grandi dimensioni.