Cass. 20 marzo 2015 n. 5717
La lettera della disposizione contenuta nell’art. 32, co. 1, L. n. 183/2010, modificato dall’art. 1, co. 38, L. n. 92/2012 che commina l’inefficacia ”dell’impugnazione” extragiudiziale non seguita da tempestiva azione giudiziale dimostra come dal primo dei due atti debba decorrere il termine per compiere il secondo.
L’esigenza di celerità, intesa a tutelare l’interesse del datore di lavoro alla certezza del rapporto, porta a precisare che il termine debba decorrere dalla spedizione e non dalla ricezione dell’atto.
La questione sottoposta al vaglio dei giudici di legittimità verteva sulla decorrenza del termine di 180 giorni dall’impugnazione stragiudiziale del licenziamento per depositare il relativo ricorso giudiziale nella cancelleria del Tribunale in funzione di giudice del lavoro.
La Suprema Corte ha stabilito che il termine, di cui all’art. 6 della L. n. 606/1966 e modificato prima dal cd. Collegato Lavoro e poi dalla cd. Riforma Fornero, decorre dalla data di spedizione della lettera di impugnazione, e non dalla ricezione della stessa né dalla scadenza del termine di 60 giorni concessi al lavoratore per provvedere a tanto: tuttociò per garantire le esigenze di celerità che tutelano gli interessi del datore di lavoro.