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Con effetto dal 12/03/2016 per poter rassegnare le proprie dimissioni volontarie non sarà più sufficiente una normale comunicazione cartacea con convalida del COB ma si potrà fare esclusivamente attraverso una particolare procedura telematica introdotta dal Decreto Legislativo n. 151 del 2015. 

Ecco come fare:

  1. Autonomamente attraverso il sito del Ministero del Lavoro (www.lavoro.gov.it) che a sua volta poggia sull’anagrafica delle utenze di ClicLavoro.  Per fare questo è necessario essere in possesso del codice PIN INPS.   E’ lo stesso codice che si utilizza per la consultazione della posizione contributiva individuale, quindi nessun problema per chi ne è già in possesso.  Chi non lo ha mai richiesto o lo ha smarrito, deve effettuare la richiesta accedendo al portale www.inps.it  e seguendo le istruzioni per il rilascio del PIN (attenzione perché il rilascio del PIN INPS non è immediato in quanto per motivi di sicurezza l’Istituto invia i primi 8 caratteri alfanumerici a mezzo email al momento della registrazione ed i successivi 8 a mezzo posta ordinaria al domicilio del lavoratore (sono quindi necessari circa 15 giorni lavorativi).  Suggeriamo quindi di effettuare tale richiesta cosi da poter avere sempre disponibile il codice INPS;
  2. Oppure rivolgendosi ad uno dei seguenti soggetti abilitati:
  • Patronato;
  • Organizzazione sindacale;
  • Ente bilaterale;
  • Commissioni di certificazione

La nuova disciplina non si applica nel caso di:

  • Recesso durante il periodo di prova;
  • Dimissioni presentate dalla lavoratrice madre sino al terzo anno di vita del bambino (in questi casi è infatti obbligatoria la convalida alla Direzione Territoriale del Lavoro);

 

Sul sito del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it sarà disponibile un video tutorial che spiegherà come compilare il modulo on-line.