D.Lgs. 24 settembre 2016 n. 185
È’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi n. 81, n. 148, n. 149, n. 150 e n. 151 del 2015.
Le modifiche introdotte sono entrate in vigore a partire dall’8 ottobre 2016.
D.Lgs. n. 81/2015 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, co. 7, L. n. 183/2014”
Le integrazioni apportate riguardano il lavoro accessorio (i cosiddetti voucher) e sono volte a garantire la piena tracciabilità dei voucher:
- i committenti imprenditori non agricoli o professionisti, che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio sono tenuti, almeno 60 minuti prima dell’inizio della prestazione di lavoro accessorio, a comunicare alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione;
- per gli imprenditori agricoli, il limite temporale è 3 di giorni;
- in caso di violazione degli obblighi di comunicazione si applica la medesima sanzione prevista per il lavoro intermittente ovvero la sanzione amministrativa da euro 400 a 2.400 in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione.
Ci sono poi due novità sui contratti di apprendistato:
- alta formazione e ricerca: il D.Lgs 81/2015 prevede che l’attivazione dei percorsi formativi avvenga su base di convenzioni regionali. La novità è che, in mancanza di queste regolamentazioni, interviene un decreto ministeriale sulla definizione dei livelli essenziali. Resta ferma la validità delle convenzioni stipulate dai datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca;
- qualifica e diploma professionale: possibile proroga di un anno (solo per i contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto), nel caso in cui alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito il diploma.
D.Lgs. n. 148/2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della L. n. 183/2014”
Le modifiche riguardano gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, cassa integrazione e NASpI:
- i contratti di solidarietà difensivi (riduzione orari di lavoro per non effettuare licenziamenti), si possono trasformare in solidarietà espansiva (riduzioni di orario per effettuare assunzioni);
- proroga anche della cassa integrazione per casi di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, e in presenza di un piano industriale di recupero occupazionale;
- un mese in più di NASpI per i lavoratori stagionali del turismo;
D.Lgs. n. 149/2015 in materia di “semplificazione dell’attività ispettiva” e D.Lgs. n. 150/2015 in materia di “servizi per il lavoro e di politiche sociali”
Sono previste alcune precisazioni riguardanti questioni organizzative e gestionali dell’Ispettorato dell’ISFOL e dell’ANPAL, nonché di aumenti degli stanziamenti per il funzionamento dei centri per l’impiego.
D.Lgs. n. 151/2015 “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”
Le modifiche riguardano la disciplina in materia di diritto al lavoro delle persone con disabilità, e il controllo a distanza dei lavoratori:
- si precisa che la computabilità dei lavoratori già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio, riguarda i lavoratori che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60 per cento;
- la sanzione relativa alla “scopertura” per la mancata assunzione di un disabile per ogni azienda soggetta all’obbligo è pari a 153,20 euro per ogni giorno lavorativo di carenza (5 o 6 giorni settimanali secondo la dislocazione oraria con esclusione delle festività infrasettimanali);
- La sanzione, che è fissa ma progressiva, è diffidabile ex art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 (1/4 dell’importo) a condizione che il datore inottemperante presenti la richiesta o stipuli il contratto con il lavoratore avviato;
- in tema di controllo a distanza dei lavoratori, gli impianti audiovisivi e le apparecchiature per finalità di controllo possono essere installati, in mancanza di accordo sindacale, su autorizzazione dell’ispettorato nazionale del lavoro.