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– di Filippo Capurro

Il 7 agosto 2018 è stato convertito in Legge il c.d. Decreto Dignità (Decreto Legge 12 luglio 2018, n. 87) recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese. A oggi la legge non è stata ancora pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione

Riservandoci nei prossimi giorni un intervento più approfondito, segnaliamo le modifiche di interesse giuslavoristico rispetto al testo originario del DL.

Contratti a termine

Le nuove regole per i contratti a termine, previsti dal decreto legge dignità, non si applicano per le proroghe e i rinnovi fatti fino al 31 ottobre 2018.

Per ogni rinnovo scatta l’aumento contributivo dello 0,5% (rispetto alla maggiorazione contributiva dell’1,4%), ad esclusione del lavoro domestico.

Somministrazione

Il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non può eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore.

Sanzioni

In caso di stipulazione di un contratto di durata superiore a dodici mesi in assenza delle causali, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato dalla data di superamento del termine di dodici mesi.

Salve le sanzioni già attualmente vigenti (art. 18, d.lgs. 276/2003), viene previsto che, quando la somministrazione di lavoro ”è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, somministratore e utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e ciascun giorno di somministrazione”.

Indennità di licenziamento

La conciliazione viene incentivata. Infatti, in caso di licenziamento illegittimo nell’area Jobs Act (assunti dal 07/03/2015), non solo aumentano l’indennità minima (da 4 a 6mensilità) e quella massima (da 24 a 36 mensilità) che l’azienda deve pagare al lavoratore (già nel testo originario del DL), ma l’incremento delle indennità scatta anche quando si opta per la conciliazione. In questo caso l’indennità esente da imposta  aumenta nel minimo da 2 a 3 mensilità e nel massimo da 18 a 27 mensilità. 

Decontribuzione per le assunzioni degli under 35

Per chi assume a tempo indeterminato personale under 35 nel 2019-2020 è previsto l’esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di € 3.000 su base annua.

Nuovi voucher

Il divieto di ricorrere al contratto di prestazione occasionale non si applica alle aziende alberghiere e alle strutture ricettive del turismo che hanno fino a 8 lavoratori, all’agricoltura e agli enti locali: l’arco temporale per la durata della prestazione non deve superare i 10 giorni (rispetto ai precendeti 3 giorni).

Delocalizzazioni

Vengono previste sanzioni da 2 a 4 volte i benefici per le aziende che hanno ricevuto aiuti di Stato e delocalizzano fuori dalla Ue prima di 5 anni. Se si delocalizza nella Ue il beneficio andrà restituito con interessi maggiorati fino a 5 punti. E’ inoltre previsto un meccanismo di «recapture» per l’iperammortamento in caso di delocalizzazione del macchinario.

E’ possibile scaricare il testo della legge di conversione

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A questo Link un nostro maggiore approfondimento sul testo definitivo