Cass. pen. 23 aprile 2014, n. 17689
È responsabile dei reati di ingiuria e maltrattamenti in famiglia il preside che offende pubblicamente un insegnate dell’istituto e ne perseguita abitualmente un’altra con la scusa di far funzionare bene la scuola, così che la vittima non poteva essere considerata intimorita o soggiogata.
Nel caso di specie la Suprema Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del dirigente scolastico contro il giudizio di colpevolezza della Corte d’Appello di Lecce, respingendo la tesi secondo cui i motivi di lavoro avrebbero escluso che la vittima potesse essere considerata soggiogata: pertanto, il preside è stato condannato dopo che i Giudici hanno accertato che era solito rivolgersi all’insegnante con frasi di intolleranza e disprezzo davanti a tutti, mentre per un decennio ne aveva maltrattata un’altra facendone oggetto di persecuzioni e vessazioni. Non è dunque stata accolta la giustificazione secondo cui tale comportamento era funzionale al buon andamento della vita lavorativa all’interno della scuola.