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Cass. 31 luglio 2014 n. 17443

Nella fase sommaria del rito Fornero sono ammesse pronunce di contenuto esclusivamente processuale, anche al fine di evitare conflitti di giudicati su una medesima questione, in quanto la fase a cognizione piena è solamente eventuale.

Nell’ordinanza in commento sul celebre caso del disastro della Costa Concordia, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno stabilito l’ammissibilità di un regolamento di competenza in relazione ad un’ordinanza emessa nella fase sommaria del rito introdotto con la Legge n. 92/2012.

La vicenda nasce dal ricorso dinanzi al Tribunale di Genova in funzione di Giudice del Lavoro promosso in data 18 ottobre 2012 dalla Costa Concordia, per accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa all’ex comandante Schettino. Quest’ultimo si costituiva chiedendo in via riconvenzionale che il licenziamento fosse dichiarato illegittimo.
Nel contempo, in data 26 novembre 2012, l’ex comandante depositava ricorso ex art. 1 commi 48 e ss. della Legge Fornero dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata per chiedere nuovamente che il licenziamento fosse dichiarato illegittimoLa compagnia si costituiva in tale secondo procedimento eccependo la litispendenza rispetto a quello già pendente dinanzi al Tribunale di Genova.

Il Tribunale di Torre Annunziata dichiarava in effetti la litispendenza ex art. 39, comma 1, c.p.c. e avverso il provvedimento Schettino proponeva ricorso per regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ritenendo sussistente la competenza del Tribunale di Torre Annunziata, nel cui circondario rientra il comune di Meta ove risiede.

Le Sezioni Unite, nel rigettare il regolamento di competenza promosso da Schettino, in quanto le censure risultavano del tutto estranee al provvedimento impugnato, chiarivano il seguente principio:

Dal principio affermato sub 20., secondo cui il regolamento di competenza ha per oggetto unicamente il provvedimento impugnato per cui non sono ammissibili censure concernenti la causa pendente dinanzi al giudice preventivamente adito deriva che, pur nella sussistenza di una situazione nella quale la litispendenza sia stata dichiarata con riferimento ad un processo promosso con il rito della legge Fornero da parte del datore di lavoro, non è consentito a questa Corte di legittimità di esaminare, in sede di regolamento di competenza, profili di ammissibilità del ricorso attinenti al giudizio dinanzi al giudice preventivamente adito, a tal fine essendo rilevante unicamente il dato formale costituito dalla pendenza di un procedimento giurisdizionale presso altro giudice. Non è pertanto possibile esaminare le questioni sottoposte a queste Sezioni Unite come questioni di particolare importanza, atteso che le stesse sono tutte relative al procedimento pendente dinanzi al Tribunale di Genova. Le censure che sollevano le suddette questioni nel presente giudizio per regolamento di competenza devono essere pertanto dichiarate inammissibili”.