Assorbimento del “superminimo” – Cass. n. 9 settembre 2016 n. 17861
Il cosiddetto superminimo, ossia l’eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell’assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l’emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l’onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l’assorbimento.”
ndr: La giurisprudenza ritiene che si risulta che il superminimo sia stato attribuito “ad personam”, ossia per compensare specifici meriti del lavoratore, esso non è assorbitile.
E’ dunque sempre opportuno, precisare il regime del superminimo nel contratto di assunzione o nella comunicazione di aumento.