Cass. 29 luglio 2014 n. 33417
Deve essere esclusa la responsabilità penale del datore quando – viste le modalità dell’infortunio – al soggetto vittima del sinistro non possa essere riconosciuta un’imprudenza o una negligenza del superiore.
In materia di infortunio sul lavoro, la Suprema Corte di Cassazione ha statuito l’insussistenza della responsabilità penale per violazione delle norme antinfortunistiche nei confronti del Presidente del consiglio di amministrazione della società per il sinistro all’operaio, caduto dalla scala utilizzata in modo contrario alle prescrizioni di legge, nel tentativo di far riprendere la produzione.
Nello specifico i giudici di legittimità hanno chiarito che il soggetto imputato va assolto addirittura perché il fatto non sussiste, in quanto è da ritenersi che l’obbligo di vigilanza spetta al caporeparto, laddove la verifica sul corretto utilizzo dell’attrezzatura non richiede particolari poteri organizzativi o impegni di spesa; e ciò perché la verifica che l’attrezzo sia utilizzato secondo le prescrizioni della casa produttrice non richiede particolari problemi organizzativi o impegni di spesa, ma anzi costituisce un compito che può ritenersi implicito nell’articolazione dell’impresa in reparti.