Nella causa C‑132/11 (sentenza del 7 giugno 2012) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi circa l’interpretazione dell’articolo 21, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e degli articoli 1, 2 e 6 della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
La domanda pregiudiziale è stata presentata nell’ambito di una lite che oppone la Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH al Betriebsrat Bord der Tyrolean Airways Tiroler Luftfahrt Gesellschaft mbH (comitato d’impresa di detta compagnia aerea, in merito all’interpretazione del contratto collettivo applicabile agli assistenti di volo della Tyrolean Airways, e, in particolare, della questione della presa in considerazione dei periodi lavorativi maturati presso altre due società controllate del gruppo Austrian Airlines, vale a dire l’Austrian Airlines AG e la Lauda Air Luftfahrt Gesellschaft mbH.
La Corte ha ritenuto che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione di un contratto collettivo che, ai fini dell’inquadramento nelle categorie lavorative previste da quest’ultimo e, pertanto, della determinazione dell’importo della retribuzione, tiene conto soltanto dell’esperienza lavorativa maturata come assistente di volo di una determinata compagnia aerea, con esclusione dell’esperienza sostanzialmente identica maturata presso un’altra compagnia appartenente allo stesso gruppo d’imprese.