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Cass. 14 maggio 2014, n. 10429

Va escluso il risarcimento a carico del datore di lavoro del danno da perdita di chances in favore del lavoratore che si proclama illegittimamente pretermesso nella selezione interna per l’incarico di funzionario, per non avere quest’ultimo non solo provato, ma nemmeno allegato un fatto che dimostrasse di aver ricoperto una posizione migliore rispetto a tutti i partecipanti alle procedure dichiarate nulle.

La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta annullando l’obbligo del risarcimento del danno da perdita di chances, laddove il giudice del merito aveva invertito l’onere della prova, rovesciandolo in capo al datore di lavoro: incombe, infatti, sul singolo dipendente l’onere di dimostrare, anche mediante prove presuntive, il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale e il danno derivato dal mancato conseguimento della qualifica superiore.