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– Agosto 2023 –

Cort. App. Venezia 30 marzo 2023 Pres. Rel. Alessio

Art. 29, comma 3 bis, d.lgs. 276/2003

Un’ulteriore pronuncia che rinviene nel software del committente  utilizzato nella gestione dell’appalto il fattore di superamento della mediazione organizzativa dell’appaltatore, tale da sfarinare la genuinità dell’appalto labour intensive di logistica.

I “PASSAGGI” SALIENTI DELLA PRONUNCIA

“E’ decisivo, invece, considerare che attraverso il software aziendale la società fosse in grado di gestire singolarmente e nello stesso tempo nel complesso l’attività lavorativa dei lavoratori.”

“Il sistema informatico non aveva una funzione meramente “contabile”, ma assisteva l’operatore nel corso dell’intera prestazione lavorativa, operatore che attraverso l’abbinamento tra bar code (e poi col sistema voice) e suo codice identificativo era monitorato costantemente nel corso della sua attività”.

“il lavoro era svolto secondo una sequenza predeterminata dal software, a prescindere dall’assegnazione e dall’individuazione del numero degli addetti; in sostanza era indifferente che ciò avvenisse ad opera del responsabile della cooperativa, ovvero della consegna di essi da parte del personale dell’ufficio di B in quanto alla cooperativa era assegnato il compito di inviare un numero di persone adeguata al tipo di lavoro giornaliero (numero di colli da movimentare) fissato dalla committente.

“Con riferimento alla critica alla sentenza nella parte in cui ha valorizzato la proprietà del software va poi evidenziato che è del tutto inconferente il richiamo alla disciplina dell’art.29 del d.l.vo n.276: li giudice, invero, non ha alluso al dato perché di per sé significativo della fittizietà dell’appalto, ma ha evidenziato che la proprietà esclusiva del programma costituiva il mezzo per dare le disposizioni operative al singolo lavoratore: quindi, non si trattava di un mero strumento di lavoro, ma di modalità di esercizio del

potere direttivo”

OSSERVAZIONI

Gli appalti labour intensive, eseguiti mediante l’utilizzo  software nella piena disponibilità del committente rappresentano situazioni destinate a divenire sempre più frequenti e non solo nella logistica.

Nell’insieme siamo tutto sommato nell’ambito dei principi della giurisprudenza consolidata, semplicemente armonizzando i tradizionali indici della genuinità dell’appalto con i nuovi contesti tecnologici

RIFERIMENTI

In tal senso il Tribunale di Padova 03/03/2023, n. 126, est. Dallacasa e le altre pronunce e contributi di dottrina indicati nel mio studio  “Il vaglio di genuinità degli appalti labour intensive in contesti informatizzati” pubblicato in  “Labor – Il Lavoro nel diritto” .