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Luglio 2021 – a cura di Filippo Capurro

Tribunale di Milano 26/05/2021 n. 1189 est. Saioni

In continuità con la pronuncia che segnalavo qualche giorno fa (Link), oggi menziono una recentissima sentenza del Tribunale di Milano.

1) In primo luogo viene confermato che il patto di non concorrenza oggetto dell’accertamento doveva essere ritenuto nullo per indeterminatezza/non determinabilità del corrispettivo in esso previsto. 

In particolare il patto prevedeva il pagamento di un corrispettivo in misura fissa, su base annua, da erogarsi in corso e durante il rapporto di lavoro, senza previa determinazione/determinabilità della durata del tempo della erogazione.

Osserva il giudice che, con ogni evidenza, una simile formula non consente di effettuare – al momento della stipula del patto – una quantificazione certa dell’ammontare del corrispettivo in quanto il rapporto di lavoro era a tempo indeterminato e, pertanto, ontologicamente indeterminabile in quella che sarebbe stata l’effettiva durata. 

Mi pare interessante – e sempre mi ricollego alla mia osservazione di qualche giorno fa – che sia stato osservato come non pare avere portata innovativa la recente Cass. 01/03/2021 n. 5540, pronuncia che, fatta salva la ricostruzione dello stato dell arte in materia e in particolare sulla differenza tra nullità del patto per indeterminatezza o indeterminabilità del corrispettivo e nullità per entità simbolica o manifestamente iniqua del corrispettivo stesso, verte poi su fattispecie del tutto diversa, ossia sull’anomalia della motivazionale della sentenza di merito.

2) Sembrerebbe poi che, nel caso oggetto della pronuncia qui segnalata, il patto fosse nullo anche sotto il diverso profilo della indeterminatezza della sua durata, ma non mi pare possibile evincere di più sulla consistenza del vizio, solo dal testo della sentenza.

3) Infine, dalla nullità del patto, è fatto coerentemente conseguire l’obbligo del lavoratore di restituire le somme erogategli nel tempo a tale titolo, che quanto meno rappresenterebbero un indebito.

Interessante sono però le parole spese sul punto: “La domanda è fondata e va accolta non potendo essere condiviso l assunto difensivo di parte resistente circa la natura retributiva della somma complessivamente percepita dal signor xx in corso di rapporto a titolo di corrispettivo del patto di non concorrenza (euro 113.851,58). Invero, la circostanza che il pagamento fosse mensilizzato nonché incidente sulla determinazione del TFR non è decisiva. Il resistente non ha allegato né provato, ad esempio, che il rateo rientrasse tra le erogazioni delle mensilità aggiuntive (tredicesima, quattordicesima mensilità) o che venisse corrisposto anche agli altri dipendenti del Gruppo, elementi che avrebbero deposto in favore della natura effettivamente retributiva dell emolumento. La tesi del resistente non risulta dunque supportata da un quadro indiziario univoco e convincente, che consenta di superare il diverso tenore del regolamento contrattuale.”

Quindi, non completamente infondata potrebbe essere la pretesa di considerare le somme percepite quale retribuzione e non quale corrispettivo del patto, e quindi come somme non ripetibili; tuttavia una simile domanda andrebbe argomentata puntualmente attraverso la deduzione e la prova di specifiche circostanze a tal fine rilevanti alla luce dei principi sulla natura retributiva dei compensi.

Sempre circa il patto di non concorrenza su questo sito