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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 21/09/2021 il testo del DL 21/09/2021, n. 127 , recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

Il provvedimento si applica al personale delle amministrazioni pubbliche e a quello del settore privato, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari (badanti, colf e babysitter) e a tutti i soggetti che prestano, a qualsiasi titolo (anche in forza di contratti esterni), la propria attività lavorativa, formativa o di volontariato nei luoghi di lavoro. L’obbligo è da considerarsi esteso a lavoratori di appaltatori, fornitori, lavoratori somministrati, lavoratori distaccati, tirocinanti e stagiaire, volontari, agenti e chiunque acceda ai locali aziendali a vario titolo per lo svolgimento della propria attività lavorativa, di formazione o di volontariato.

In sintesi:

Lavoro privato

Dal 15/10/2021 e fino al 31 dicembre 2021 a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.

L’obbligo si estende anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni sopra citate, anche sulla base di contratti esterni e non riguarda i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

I datori di lavoro sono chiamati a definire, entro il 15/10/2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi.

Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 saranno effettuate con le modalità indicate con DPCM.

I lavoratori, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

L’assenza ingiustificata è meramente un fatto di cui l’azienda prende atto, senza necessità di avviare una procedura disciplinare né di effettuare alcuna comunicazione alcunché al dipendente. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato, quale conseguenza automatica.

Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il predetto termine del 31/12/2021. Qui la situazione è più articolata: sembra di comprendere che se il lavoratore si presenta senza green pass, il datore di lavoro lo considera assente ingiustificato per i primi cinque giorni di assenza; se successivamente si protrae la condizione di mancanza di gran pass oltre i cinque giorni, il datore potrà stipulare un contratto a tempo determinato per sostituirlo, della durata massima di 10 giorni, rinnovabile una sola volta. Il dipendente viene quindi sospeso per la durata di questo contratto a termine e non avrà la possibilità di rientrare in azienda fino alla scadenza del rapporto a termine.

Lavoro pubblico

Dal 15/10/2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, al personale delle amministrazioni pubbliche, al personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale, ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro, nell’ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19.

L’obbligo si estende anche a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni sopra citate, anche sulla base di contratti esterni.

L’obbligo non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a definire, entro il 15/102021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi.

Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 saranno effettuate con le modalità indicate con DPCM.

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31/12/2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Verifiche

La verifica del Green Pass è effettuata mediante scansione del QR code del Green Pass con l’app per cellulari “VerificaC19” (scaricabile gratuitamente sugli app stores), che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

I soggetti delegati al controllo devono essere incaricati con atto formale che contiene le istruzioni necessarie per la verifica.

Il datore di lavoro non è autorizzato al trattamento diretto di questo dato sanitario. L’eventuale certificato di esenzione alla vaccinazione dovrà essere fornito dal lavoratore al medico competente, il quale si limiterà a informare il datore circa i lavoratori ai quali non deve essere svolto il controllo del Green Pass, senza ulteriori trattamenti di dati sanitari degli interessati.

Sono previste sanzioni amministrative a carico del datore di lavoro qualora non vengano effettuati i controlli. In particolare la sanzioneva da € 400,00ae € 1000,00.

E’ altresì prevista  la sanzione da € 600,00 a € 1.500,00,  per il lavoratore, o per il soggetto esterno, che acceda  al luogo di lavoro senza green pass.

In ipotesi di introduzione in azienda del lavoratore senza green pass, sono inoltre ipotizzabili procedimenti disciplinari.

Tamponi e costi

Il provvedimento interviene, inoltre, in ordine ai tamponi e ai relativi costi.

La gratuità del tampone è stabilita esclusivamente con riguardo ai cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione anti SARS-CoV-2 a causa di patologie ostative certificate, nonché per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministro della salute.

Sono invece previsti prezzi calmierati per la generalità della popolazione, in osservanza del protocollo d’intesa tra il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19, il Ministro della Salute, le farmacie e con le altre strutture sanitarie (ex art. 5 del DL 105/2021), con la previsione di una sanzione amministrativa da € 1.000,00 ad € 10.000,00 per le farmacie che non praticheranno detti prezzi calmierati.